Autolavaggio, i reflui sono industriali e lo scarico va autorizzato
Acque (Giurisprudenza)
Le acque reflue provenienti da attività di autolavaggio sono "industriali" e gli scarichi vanno autorizzati, altrimenti si incorre nella contravvenzione ex articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006.
La Cassazione (sentenza 6 dicembre 2016, n. 51889) rigetta le doglianze del titolare di una impresa di autolavaggio della Campania condannato per avere sversato direttamente sul suolo senza autorizzazione le acque reflue derivanti dalla sua attività. Respinta la richiesta di considerarli reflui "domestici" il cui scarico è presidiato da mera sanzione amministrativa. Per i Supremi Giudici infatti vanno considerati "industriali" tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche.
La Suprema Corte ha ricordato che gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi delle abitazioni, nonché per la presenza di residui come oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da automobili usurate. Lo scarico non autorizzato dunque integra la contravvenzione dell'articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Acque - Scarichi - Acque reflue provenienti da attività di autolavaggio - Natura - Reflui industriali - Sussistenza - Scarico senza autorizzazione - Illecito ex articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941