Acque di vegetazione, stop all’utilizzo agronomico non è "urgente"
Acque


Annullata dal Tar Lazio un'ordinanza contingibile ed urgente con cui era stata sospesa l'attività di spargimento delle acque provenienti dal ciclo di lavorazione di un frantoio oleario sui fondi contigui allo stesso.
Il Giudice amministrativo laziale (ordinanza 675/2016) ricorda che ai sensi dell'articolo 54 del Dlgs 267/2000 ("Tu Enti locali"), le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate solo in presenza di un pericolo irreparabile, imminente e non fronteggiabile con i mezzi ordinari per la pubblica incolumità ed i loro effetti devono essere provvisori e temporanei.
Tali presupposti non sussistono nella fattispecie in giudizio posto che l'attività di spandimento delle acque di vegetazione è sottoposta al controllo dell'Arpa ed è disciplinata dall'articolo 130 (Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico) del Dlgs 152/2006.
Più in generale, le ordinanze ex articolo 54 del Dlgs 267/2000 non possono mai essere adottate per fronteggiare situazioni prevedibili o permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile.
Acque di vegetazione - Utilizzazione agronomica non conforme - Ordinanza contingibile e urgente di sospensione - Articolo 54, Dlgs 267/2000 - Presupposti - Sussistenza - Esclusione
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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