Bonifiche, nesso causalità tra condotta e danno
Danno ambientale e bonifiche
Non si può configurare in capo al proprietario di un sito contaminato un obbligo di bonifica se non viene accertato un nesso di causalità che escluda un’eventuale responsabilità oggettiva.
Il Consiglio di Stato con sentenza 5 ottobre 2016, n. 4119 ha ribadito che ai sensi degli articoli 242 e 244 del Dlgs 152/2006 quando si riscontra un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, la P.a. può imporre un obbligo di bonifica soltanto ai soggetti responsabili dell’inquinamento, accertando il nesso di causalità esistente tra l’inquinamento verificatosi ed il comportamento commissivo od omissivo del soggetto. Il nesso va accertato attraverso un’accurata istruttoria, non potendosi configurare una responsabilità oggettiva in capo al proprietario del sito solo in ragione di tale qualità.
Nel caso di specie, l’azienda laziale imputata per discarica abusiva sul proprio terreno è stata ritenuta responsabile, non solo in quanto proprietaria dell’area ma proprio perché il nesso causale necessario era stato accertato.
Rifiuti - Discarica abusiva - Individuazione soggetto responsabile - Nesso di causalità tra condotta ed evento - Accertamento - Necessità - Proprietario del sito - Obbligo di bonifica ex articoli 242 e 244, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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