Albo gestori, iscrizione "limitata" per imprese svizzere
Albo gestori ambientali
L'iscrizione delle società svizzere nell'Albo gestori ambientali è consentita con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
A precisarlo è il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali che, nella circolare 26 ottobre 2016, prot. n. 987/Albo/Pres, chiarisce i termini di applicazione dell'articolo 10 del Dm 120/2014 (Regolamento dell'Albo), laddove consente l'iscrizione ai cittadini di uno Stato non membro dell'Ue "a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani".
Tra Comunità europea e Confederazione svizzera vige dal 1999 un accordo sulla libera circolazione delle persone, ratificato dall’Italia con la legge 364/2000, che consente alle società di svolgere sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Verificate tutte le condizioni stabilite dall'allegato 1, parte IV (Prestazione di servizi) della stessa legge 364/2000, quindi, l'iscrizione all’Albo dei soggetti svizzeri sembra essere consentita con la limitazione di cui sopra che, secondo quanto indicato dal Comitato nazionale, deve essere contenuta nel provvedimento di iscrizione.
Iscrizione all'Albo - Chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità Ue/Confederazione svizzera - Articolo 10, comma 2, lettera a), Dm 120/2014
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