News - Aggiornamento normativo

Responsabilità 231

Milano, 25 ottobre 2016

Responsabilità 231, evitata per negligenza occasionale

Responsabilità 231

(Costanza Kenda)

Responsabilità 231, evitata per negligenza occasionale

In tema di responsabilità ex Dlgs 231/2001, questa va sempre esclusa quando il reato presupposto è da attribuire non già ad una politica aziendale, quanto ad una negligenza occasionale della persona fisica imputata.

 

La Suprema Corte ha con sentenza 13 ottobre 2016, n. 43271 rilevato come l’illecito amministrativo da reato  si configura esclusivamente quando  sia dimostrato che dalla condotta colposa costituente reato sia derivato un incremento in termini di produttività aziendale  ovvero un concreto vantaggio per l’impresa (articolo 5, Dlgs 231/2001), consistente in un risparmio di spesa conseguito ad esempio alla mancata adozione di adeguate misure antiinfortunistiche.  Il nesso causale va escluso quando il reato presupposto è da addebitarsi ad una negligenza occasionale e non ad una scelta di politica aziendale.

 

Nel caso di specie, l’imputato si è trovato a rispondere ex articolo 590 C.p. delle lesioni occorse ad un lavoratore per mancata valutazione dei rischi ex Dlgs 81/2008 (negligenza occasionale); la società è viceversa andata immune da addebiti.

documenti di riferimento
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Dlgs 8 giugno 2001, n. 231

Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)

Sentenza Cassazione 13 ottobre 2016, n. 43271

Responsabilità amministrativa persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Lesioni colpose  - Articolo 590 C.p. - Commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente  ex articolo 5, Dlgs 231/2001- Negligenza occasionale persona fisica - Responsabilità Ente - Insussistenza

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