"231", responsabilità per omessa sicurezza in gestione rifiuti
Responsabilità 231
La mancata predisposizione di presidi di sicurezza sul maneggiamento di rifiuti pericolosi è classificabile come risparmio economico che rende all'Ente un interesse e/o vantaggio.
La Suprema Corte con sentenza 20 luglio 2016, n. 31210 ha individuato nella mancata predisposizione di procedimenti e presidi di sicurezza (ex articoli 290, 291 Dlgs 81/2008) la causa degli infortuni occorsi ai lavoratori, per cui l'Ente è imputabile ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001. Ai sensi dell'articolo 5, Dlgs 231/2001 i reati devono essere commessi nell'interesse e/o vantaggio dell'Ente, e la Corte ritiene che questa condizione sia integrata dal risparmio di risorse economiche derivante dalla mancanza di norme antinfortunistiche, oltre che dall'incremento economico conseguente all'aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale.
Nel caso in esame, nella sede dell'Ente lombardo si è sprigionato un incendio (generatosi da un container di rifiuti pericolosi) che ha causato la morte e le lesioni di diversi lavoratori. A seguito dell'accertamento della mancanza di norme antiinfortunistiche adeguate e conseguente risparmio, l'Ente è stato condannato.
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Lesioni colpose ex articolo 25-septies - Assenza presidi sicurezza ex articoli 290, 291 Dlgs 81/2008- Gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Interesse/vantaggio Ente ex articolo 5, Dlgs 213/2001 - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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