231, società non risponde per inerzia persona fisica
Responsabilità 231
In materia di sicurezza sul lavoro, l’inerzia gestionale del responsabile non travolge l’intera società in caso di infortunio occorso ad un lavoratore, laddove non vi sia una carente politica aziendale.
La Suprema Corte con sentenza 1° agosto 2016, n. 33629 ha individuato la colpa ex articolo 71, Dlgs 81/2008 del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore, come ricollegabile al solo imputato persona fisica e non anche alla società ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001. Infatti, non solo non vi erano carenze organizzative e gestionali riferibili all’azienda, ma anzi la presenza di parecchi dipendenti con mansioni di controllo alla sicurezza esclude che la società abbia tratto interesse/vantaggio economico dall’inerzia del singolo.
Nel caso in esame, l’Ente lombardo è stato assolto dal reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore, dovendosene attribuire la responsabilità al solo amministratore delegato.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Lesioni colpose ex articolo 25-septies - Inerzia datore di lavoro ex articolo 71, Dlgs 81/2008 - In caso di assenza di carenze organizzative e di presenza di personale - Configurabilità - Insussistenza
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