Conferenza dei servizi, riforma operativa dal 28/7/2016
Disposizioni trasversali/Aua
Il 28 luglio 2016 parte la nuova disciplina della conferenza dei servizi, lo strumento amministrativo procedimentale che si semplifica e incide su diverse autorizzazioni ambientali.
In base alla delega della legge 124/2015 sulla riforma della Pubblica Amministrazione, il Dlgs 30 giugno 2016, n. 127 riscrive le norme degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 sul funzionamento della conferenza dei servizi: maggiore semplificazione, tempi certi di conclusione del procedimento, spazio al dialogo on line tra le Amministrazioni anche asincrono, conferenza simultanea e sincrona lasciata solo ai progetti più complessi.
Alla conferenza partecipa un solo rappresentante per Amministrazione statale e un solo soggetto per ogni Ente territoriale coinvolto. Può partecipare anche il privato proponente il progetto. I dissensi dovranno essere motivati e "costruttivi" (prevedere soluzioni). Tutela rafforzata per le Amministrazioni "ambientali" che potranno impugnare la decisione positiva della conferenza se avranno espresso il loro dissenso motivato durante i lavori. Il nuovo meccanismo si applicherà anche ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (Via), autorizzazione integrata ambientale (Aia), autorizzazione unica ambientale (Aua) e autorizzazione alle emissioni. Resterebbe fuori l'autorizzazione agli impianti rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006.
Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche - Stralcio - Silenzio-assenso "ambientale", riforma della conferenza dei servizi, dei servizi locali, delle Camere di commercio
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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