Aia, analisi campioni prelevati in azienda: avviso parti senza formalità
Ippc/Aia
In caso di analisi di campioni prelevati in azienda durante attività ispettive, per le quali non è prevista la revisione, l'avviso all'interessato può essere dato senza garanzie e formalità, anche oralmente.
La Cassazione (sentenza 24 giugno 2016, n. 26437) ha rigettato le doglianze del ricorrente condannato per mancato rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale ex articolo 29-quattuordecies del Dlgs 152/2006. Il titolare dell'azienda lombarda condannato lamentava come il Giudice di merito non avesse dichiarato inutilizzabili le analisi dei campioni prelevati perché non era stato dato avviso tempestivo alle parti con le garanzie del Codice di procedura penale a tutela degli indagati.
In realtà, ricorda la Cassazione i prelievi, il campionamento e le analisi dei campioni eseguite durante attività ispettive o di controllo (ad esempio dell'Arpa) sono attività amministrative (non di polizia giudiziaria che richiedono adempimenti a garanzia di imputati o indagati) e ai sensi dell'articolo 223, disp. att. C.p.p. l'unica garanzia è avvisare l'interessato del luogo e dell'ora dell'analisi, anche oralmente, cosa avvenuta nel caso di specie laddove agli interessati è stato comunicato il laboratorio cui telefonare per comunicare la propria partecipazione all'analisi.
Aia - Autorizzazione - Rispetto delle prescrizioni - Articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006 - Attività ispettiva - Analisi dei campioni prelevati in azienda - Comunicazione agli interessati - Senza particolari formalità - Articolo 322, Codice di procedura penale - Legittimità - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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