Dragaggi, ufficiali i criteri per esclusione da Sin
Rifiuti


Dal MinAmbiente la procedura per la derivazione dei valori di riferimento da rispettare per escludere l'area interessata da dragaggi dal perimetro dei Siti di interesse nazionale (Sin).
La "Procedura per la derivazione dei valori di riferimento in aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei Siti di interesse nazionale (Sin)", allegata al DmAmbiente 8 giugno 2016 pubblicato nei giorni scorsi sul sito ufficiale del Dicastero, arriva in attuazione dell'articolo 5-bis della legge 84/1994 sull'ordinamento portuale (recentemente novellato dall’articolo 78 della legge 221/2015 cd. "Green economy") e si applica ai procedimenti non ancora conclusi.
La disciplina in questione stabilisce che qualora i materiali derivanti dal dragaggio di aree portuali e marino-costiere comprese nell'ambito di un Sin risultano caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di riferimento specifici, l'area o le aree interessate dalle operazioni devono essere escluse dal perimetro del Sin, previo parere favorevole della Conferenza di servizi.
Materiali risultanti da attività di dragaggio - Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti - Attuazione articolo 5-bis, legge 84/1994
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali - Ex "Collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014
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