News - Aggiornamento normativo

Albo gestori ambientali

Milano, 29 aprile 2016

Albo gestori, requisiti professionali più flessibili per intermediari

Albo gestori ambientali

(Alessandro Geremei)

Albo gestori, requisiti professionali più flessibili per intermediari

Per diventare responsabili tecnici delle imprese che svolgono l'attività di commercio e intermediazione dei rifiuti (categoria 8 dell'Albo) vanno bene tutti i diplomi di scuola secondaria di secondo grado.

 

A stabilirlo è la deliberazione del Comitato nazionale Albo gestori del 20 aprile 2016 (prot. n. 02/Albo/Cn), che modifica i criteri per l'iscrizione nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti) stabiliti dalla deliberazione 2/2010, sostituendo le parole "geometra o perito industriale o perito chimico" con le parole "diploma di scuola secondaria di secondo grado".

 

La novità riguarda le classi F (fino a 3mila t/a), E (da 3mila a 6mila t/a) e D (da 6mila a 15mila t/a) della categoria 8, le uniche per le quali ai responsabili tecnici delle imprese non è richiesta la laurea di indirizzo scientifico.

 

La decisione dell'Albo di "adeguare i requisiti minimi alle realtà operative quali risultano dall'esperienza acquisita nel corso di operatività della categoria 8" è arrivata su richiesta delle associazioni degli operatori economici.

documenti di riferimento
Dm Ambiente 3 giugno 2014, n. 120

Regolamento Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 15 dicembre 2010, n. 2

Criteri per l'iscrizione nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti

Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 20 aprile 2016, n. 2

Categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti) - Modifica dei requisiti professionali dei responsabili tecnici

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