Albo gestori, formazione sotto regime transitorio
Albo gestori ambientali
Fino alla emanazione da parte del Comitato nazionale delle nuove disposizioni in materia di formazione del responsabile tecnico, i corsi di formazione disciplinati dalla delibera 3/1999 possono continuare ad essere svolti.
A dirlo è lo stesso Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali che ricorda, nella circolare 227/2016, come sia lo stesso regolamento dell'Albo (Dm 120/2014, articolo 26) a prevedere che fino all'emanazione delle nuove indicazioni sulla modalità di attestazione della formazione dei responsabili tecnici, restano valide le disposizioni stabilite dalla delibera 3/1999 ("Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione").
Il solo possesso dell'attestato di partecipazione ai suddetti corsi di formazione, precisa poi il Comitato in risposta a un secondo quesito, non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di sostenere la verifica iniziale ai sensi dell’articolo 13 del Dm 120/2014. Da tale verifica — ma non dall'aggiornamento quinquennale — saranno invece esonerati i soggetti che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, già ricoprono l'incarico di responsabile tecnico in imprese iscritte all'Albo.
Formazione del responsabile tecnico
Corsi di formazione e requisiti responsabile tecnico
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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