Scarichi industriali, Cassazione ribadisce legittimità campionamento istantaneo
Acque
L'organo di controllo può procedere con modalità diverse dal campionamento medio nell’arco delle tre ore qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze legate alla tipologia di scarico o di accertamento.
La Suprema Corte (sentenza 47038/2015) ha così respinto il ricorso contro una condanna inflitta ai sensi dell'articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") nei confronti del titolare di uno scarico di reflui industriali, che era risultato superare i limiti di accettabilità in pubblica fognatura per il rame e il cromo totale.
Richiamandosi alla sentenza 16054/2011, la Cassazione ribadisce che le indicazioni sul campionamento dei reflui previste dall'allegato 5 del Dlgs 152/2006, nell'indicare il campionamento medio come metodica normale, non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova. L'organo di controllo, infatti, può procedere con modalità diverse di campionamento — anche istantaneo — qualora ciò sia giustificato dalle caratteristiche del ciclo produttivo, dello scarico o dell'accertamento, purché tale scelta venga espressamente motivata nel verbale di accertamento.
Acque - Scarichi industriali - Limiti per sostanze pericolose - Violazione - Reato - Articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 - Metodiche di campionamento - Allegato V, Dlgs 152/2006 - Campionamento medio come criterio legale di valutazione della prova - Esclusione - Modalità differenti - Giustificabilità
Acque - Dlgs 152/2006 - Scarichi di acque reflue industriali non autorizzati - Tempi dei campionamenti - Assimilabilità delle aziende agricole - Sequestro preventivo della polizia giudiziaria - Emergenza - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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