Responsabilità "231", profitto per esecuzione di contratto non sequestrabile
Responsabilità 231
In tema di responsabilità degli Enti da reato dei manager e dipendenti ex Dlgs 231/2001 il profitto sequestrabile non comprende quanto il danneggiato ha ricevuto dall'Ente in esecuzione di un contratto.
La Corte di Cassazione nella sentenza 47240/2015 ribadisce quanto già statuito altre volte in tema di sequestro del profitto del reato ex articolo 19 del Dlgs 231/2001. Il profitto del reato si identifica col vantaggio economico direttamente derivato dal reato-presupposto, ma se il reato è consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, cioè quando ci troviamo di fronte a un contratto a prestazioni corrispettive, non può essere considerato "profitto" quanto il soggetto danneggiato ha ricevuto dall'Ente in esecuzione delle prestazioni che il contratto gli impone.
Quindi, come avviene tipicamente nel contratto di appalto, non sarà oggetto di confisca ex articolo 19, Dlgs 231/2001 il corrispettivo conseguito dall'Ente per l'effettiva e corretta erogazione delle prestazioni comunque svolte nei confronti dell'Amministrazione pubblica, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell'illiceità della causa remota. Quindi il profitto aggredito dal sequestro è quello depurato dell'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato.
Responsabilità delle organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sequestro del profitto del reato - Determinazione del profitto - Contratti a prestazioni corrispettive - Esclusione dell'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato - Legittimità - Sussistenza
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
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