Albo gestori, integrate le istruzioni su accorpamento iscrizioni
Albo gestori ambientali
L’impresa che intende iscriversi in categoria 4 può essere iscritta per trasportare anche i rifiuti dei quali fa commercio, o che richiede per trasporti funzionali agli impianti che costituiscono la sua attività economica prevalente.
In tali casi, precisa la delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 15 ottobre 2015, nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione deve essere riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese, o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.
Le istruzioni in questione, valide per la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, integrano l'articolo 2 della delibera 16 settembre 2015, n. 2, recante i criteri per l'applicazione delle misure di accorpamento delle categorie d'iscrizione.
La seconda e ultima novità stabilita dalla delibera 3/2015 riguarda invece l'articolo 1 (Iscrizioni nella categoria 5, raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) della delibera 2/2015, dove le istruzioni per le imprese che utilizzano veicoli "uso proprio" vengono integrate con un riferimento ai rifiuti "non pericolosi".
Accorpamento categorie d'iscrizione - Integrazioni alla deliberazione 2/2015
Accorpamento categorie d'iscrizione - Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del Dm 120/2014
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