Rischio elettrosmog, no divieto generalizzato installazione impianti telefonia
Inquinamento (altre forme di)
Il Comune non può introdurre, attraverso regolamento comunale, un divieto generalizzato di installazione di impianti di telefonia mobile.
Il Tar del Lazio con sentenza 28 maggio 2015, n. 440 ha ribadito che ai sensi dell’articolo 87 Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), i Comuni non hanno facoltà di introdurre misure e divieti che mirino alla tutela tout court dai rischi dell’elettromagnetismo. Infatti, questa attribuzione, ex articolo 8 legge 36/2001, rientra nelle competenze statali e non comunali. I Comuni possono individuare i siti non idonei o sensibili, senza però vincolare intere zone di un territorio.
Nel caso di specie, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da una compagnia telefonica volto a dichiarare illegittimo il provvedimento comunale che negava, in modo generalizzato, la possibilità di diffondere sul territorio il servizio pubblico di telefonia mobile.
Elettrosmog – Installazione impianti telefonia – Competenza statale ex articolo 8 legge 36/2001 – Sussistenza
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