News - Aggiornamento normativo

Responsabilità 231

Milano, 23 luglio 2015

Responsabilità "231" dell'Ente anche se l'autore del reato non è identificato

Responsabilità 231

(Francesco Petrucci)

Responsabilità "231" dell'Ente anche se l'autore del reato non è identificato

Perché vi sia responsabilità amministrativa della società è sufficiente che venga compiuto un reato riconducibile all'Ente non essendo indispensabile che il responsabile del reato sia accertato.

 

La Cassazione nella sentenza 10 luglio 2015, n. 29512 conferma l'orientamento sull'articolo 8 del Dlgs 231/2001 nel senso che dalla norma si evince con chiarezza non tanto l'autonomia delle due fattispecie — anzi l'illecito amministrativo della società dipende da quello penale — quanto l'autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale.

 

Per la responsabilità amministrativa è necessario che venga compiuto un reato da parte di un soggetto riconducibile all'Ente ma non è necessario che ci sia anche una individuazione e condanna del responsabile. La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum, per esempio perché non si è riuscito a individuare il responsabile o egli non è imputabile e ciò nonostante può essere sanzionata in via amministrativa la società. La Cassazione ricorda che quello della mancata individuazione della persona fisica che ha commesso il reato è un fenomeno tipico della responsabilità di impresa.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 10 luglio 2015, n. 29512

Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto e responsabilità dell'ente - Autonomia delle condanne sotto il profilo processuale - Sussistenza - Individuazione dell'autore del reato presupposto - Necessità - Esclusione

Dlgs 8 giugno 2001, n. 231

Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)

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