News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 17 giugno 2015

Scarichi, anche superamento occasionale limiti integra reato

Acque

(Francesco Petrucci)

Scarichi, anche superamento occasionale limiti integra reato

Il reato di scarico autorizzato con superamento dei limiti tabellari è integrato per il solo fatto del superamento dei limiti di legge anche quando questo superamento sia occasionale e non abituale.

 

La Cassazione nella sentenza 22 maggio 2015, n 21463 conferma le condanne dei ricorrenti titolari di scarico autorizzato colpevoli ex articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 per avere superato il limite di una sostanza pericolosa (nella specie: nichel) come fissato dalla tabella 5, allegato 5, parte III, Dlgs 152/2006. Gli imputati puntavano sulla inoffensività della condotta a ledere il bene tutelato, contestando che il limite era stato superato una sola volta.

 

I Supremi Giudici hanno però ricordato che l'illecito in questione è un reato di pericolo presunto che esclude ogni valutazione del Giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta la cui offensività è insita per legge. A meno di non scardinare il sistema aprendolo a possibili disparità tra operatori, non è possibile dedurre la non offensività della trasgressione in concreto basata sulla natura limitata o temporanea della violazione.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 22 maggio 2015, n. 21463

Acque - Scarico - Autorizzazione - Superamento dei limiti tabellari - Articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 - Reato autonomo di carattere formale - Integrazione della fattispecie anche per singolo superamento dei limiti di legge - Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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