Rifiuti, necessità recupero esclude disciplina sottoprodotto
Rifiuti
La presenza di metalli nobili in un prodotto non vale a considerarlo sottoprodotto visto che la loro estrazione al fine di un riutilizzo comporta un trattamento del residuo.
La Suprema Corte ha con sentenza 15 aprile 2015, n. 15447 sottolineato come non basti accertare la presenza di metalli nobili in un oggetto per classificarlo come sottoprodotto, dato che l’estrazione prevede un recupero prima di poterlo commercializzare, e questo si pone in contrasto con l’articolo 184-bis Dlgs 152/2006 che definisce sottoprodotto “l’oggetto che può essere utilizzato direttamente senza ulteriore trattamento”. Ciò posto, la Corte accertata la necessità di un recupero, considera l’oggetto alla stregua di un rifiuto, ai sensi dell’articolo 183 Dlgs 152/2006.
Nel caso di specie, i Giudici hanno quindi confermato la condanna dell’imputato, che trasportava senza autorizzazione protesi dentarie e che invocava la disciplina dei sottoprodotti. La Corte, ritenendo le protesi come un rifiuto, ne punisce il trasporto effettuato senza autorizzazione ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006.
Rifiuti – Nozione – Protesi dentarie destinate al trattamento per estrazione metalli nobili – Sussistenza ex articolo 183, comma 1 lettera a) Dlgs 152/2006 – Gestione in assenza di autorizzazione ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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