Rifiuti, trasporto durante sospensione Albo è illecito
Albo gestori ambientali
La sospensione dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali comporta il venir meno dell’efficacia del titolo necessario per l’esercizio delle attività per le quali l’impresa è iscritta.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 9 aprile 2015, n. 14273 ricordato che il trasporto di rifiuti effettuato durante il periodo di sospensione dell’iscrizione all’Albo debba considerarsi effettuato in mancanza di autorizzazione, integrando pertanto la condotta di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Il caso di specie riguardava la mancata apposizione delle marche da bollo sul modulo di iscrizione all’Albo, con conseguente sospensione dalla autorizzazione al trasporto di rifiuti. I Giudici non sono entrati nel merito della validità del provvedimento di sospensione; hanno ritenuto che il sequestro del mezzo, oltre all’imputazione di gestione illecita di rifiuti, fossero le sanzioni corrette per l’imputato.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti – Trasporto – Sospensione iscrizione Albo gestori ambientali – Mancanza o ritardato pagamento diritto annuale - Attività non autorizzata – Reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 – Sussistenza
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