Impianti radio, Consulta boccia oneri regionali
Inquinamento (altre forme di)
La legge regionale che impone il pagamento di spese istruttorie non previste da legge statale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni all’installazione di impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, viola la Costituzione.
La Corte Costituzionale (sentenza 47/2015) ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14 della Lr Piemonte 19/2004 per contrasto con l’articolo 93 del Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), norma che vieta la possibilità di imporre di “oneri o canoni che non siano stabiliti per legge” da parte delle pubbliche amministrazioni e degli Enti regionali e locali, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
L’articolo 93, precisa la Consulta, esprime un principio fondamentale nella materia “ordinamento della comunicazione”, che persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio. In assenza di tale previsione, argomenta il Giudice, ogni Regione potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni ai quali tali obblighi potrebbero non essere imposti.
Impianti di telecomunicazione - Autorizzazione - Imposizione di oneri istruttori - Legge regionale - Contrasto con l'articolo 93, Dlgs 259/2003 - Principio fondamentale della materia "ordinamento della comunicazione" - Illegittimità costituzionale
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