News - Editoriali

Roma, 27 marzo 2015

Tenuità del fatto: la giustizia negata che trasforma reati socialmente inaccettabili in “bagatelles”

Rifiuti

(Paola Ficco)

Presentiamo l'editoriale di Paola Ficco pubblicato sul numero di aprile della Rivista Rifiuti — Bollettino di informazione normativa

 

 

Bagatelles, cioè sciocchezze o cose da niente. Comunque cose di cui non ci si deve preoccupare. Per questo, i reati che non destano allarme sociale sono detti “bagatellari”. E allora è questo che il Parlamento e il Governo hanno pensato quando, per riformare la disciplina sanzionatoria con la legge 67/2014 e il Dlgs 28/2015 (in vigore dal 2 aprile 2015), è stato previsto che la punibilità di reati colpiti con pena detentiva non superiore a 5 anni (o con pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva) come lo stalking, il furto, la frode informatica o il danneggiamento, possa essere sottoposta alla discrezionalità del giudice che valuterà la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità della condotta. Poiché la scelta di politica criminale non è basata sull’intensità dell’allarme sociale che una condotta (ad esempio la frode nelle pubbliche forniture o l’evasione) provoca ma, fondamentalmente, sul mero dato della durata massima della pena è evidente che anche i reati ambientali rientrano nel campo di applicazione della nuova previsione. Oltre ai reati ambientali, nella “tenuità” c’è di tutto: dal sabotaggio, all’invasione di terreni o edifici, fino ad arrivare ai reati ambientali. Nel concreto, il nuovo Dlgs 28/2015, aggiungendo l‘articolo 131-bis al Codice penale, ha introdotto l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. In tali casi il Giudice può escludere la punibilità in ragione della particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità della condotta. Si escludono dunque i delinquenti abituali, quelli professionali e quelli per tendenza. 

Insomma, un nuovo strumento deflattivo del contenzioso penale dove è sempre e solo il Giudice a valutare, in base alla sua discrezionalità, se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustificano l’applicazione della causa di non punibilità.

“Irrilevanza del fatto”, dunque, dove il fatto tipico, costitutivo di reato, si realizza ma, in base ai principi generalissimi di proporzione e di economia processuale, non è punibile.

I risparmi sull’economia processuale saranno evidenti. I contenziosi, soprattutto nelle Procure assediate da migliaia di fascicoli e presidiate da pochi Magistrati, potranno giovarsi di questo sistema.

Ma era proprio quello che l’Italia si aspettava?

Sotto il profilo generale, credo che al provvedimento vada assegnato uno  “zero” totale: avere sete di giustizia non vuol dire essere affetti da giustizialismo. E questo provvedimento, essendo applicabile ad una potente mole di reati (comuni e non), amplifica quella sete. La discrezionalità del giudice penale diventa arbitra delle sorti di tutti davanti a reati che offendono e spaventano: dal commercio di medicinali guasti al crollo di costruzione; dall’arresto illegale alla diffamazione; dal millantato credito alla sottrazione e trattenimento di minori all’estero; dalla truffa alla violazione di domicilio; dalla violenza privata al furto. Ce n’è per tutti i gusti.

Anche se i reati sono diversi, le conseguenze del provvedimento saranno le stesse per tutti. Innanzitutto, è evidente che la discrezionalità del giudice non potrà che indurre un’inevitabile disparità di trattamento tra cittadini e imprese che vedranno dipendere le loro sorti dalla sensibilità dell’inquirente e del giudicante in ordine alla tenuità del fatto. Per le imprese, questa soggettivizzazione della punibilità si trasforma anche in un’alterazione pesantissima della concorrenza perché, ad esempio, alcuni perseguiranno il mancato invio della comunicazione di inizio lavori per l’Aia e altri no. Non solo, la legge 67/2014 stabilisce che la esclusione della punibilità non deve pregiudicare l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno. Sul punto, nel concreto, non si può non evidenziare che lo spostamento dalla sede penale a quella civile per la tutela dei diritti appesantirà inevitabilmente il sistema giudiziario civile, già notoriamente collassato (a tacere dei costi). Ancora, poiché la persona offesa dal reato potrà fare opposizione, nasce una nuova fase processuale che intaserà ulteriormente la Procura e l’Ufficio del Gip.

Il diritto ambientale punitivo ha sicuramente peccato nell’esigere la reazione penale dinanzi a condotte di natura “amministrativa” o formale. Quindi, è vero che per questa tipologia di reati si è dinanzi a “bagatelles”. Ma solo questi. Infatti, non si può dimenticare che il nuovo sistema vede nella non abitualità una delle due pietre angolari per la non punibilità della condotta. Questa previsione, però, con riguardo alla malavita organizzata, produrrà sicuramente una evoluzione negativa del comportamento criminale: Infatti, è fin troppo facile prevedere che questo si  avvarrà dei tanti soggetti vicini alle organizzazioni malavitose e di quei tantissimi “sbandati” che questa Italia in vari modi genera. Soggetti incensurati che ben potranno essere inseriti in un piano criminale più ampio: si pensi al trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario. È previsto l’arresto fino a 2 anni. Piccole tessere di un disegno potente e devastante che, di fatto, si avvia all’impunità.

È noto che il Parlamento sta lavorando ai delitti ambientali, gravidi di criticità e incertezze, dove lo Stato mostra i muscoli e digrigna i denti senza equilibrio nei confronti degli interessi tutelati dallo Stato. Invece, l’azione compiuta con  la legge 67/2014 e il Dlgs 28/2015 crea un disegno tollerante che, ancora una volta, confonde chi lavora con chi distrugge l’ambiente e che sembra decisamente preludere ad una delinquenza pianificata a tavolino dove di “bagatellare” non c’è proprio niente (e non solo da un punto di vista ambientale).

Questo nuovo sistema da un lato mortifica i cittadini e le imprese rispettosi delle leggi che, sostanzialmente, sono privi di strumenti di difesa e si trasformano in vittime impotenti; dall’altro, umilia gli ottimi risultati finora raggiunti anche in termini di prevenzione.

Quando la democrazia abusa di sé stessa muore. La giustizia negata è il miglior viatico alla reazione inevitabilmente violenta.

 

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