Aia, Cassazione certifica depenalizzazione ex Dlgs 46/2014
Ippc/Aia
La sanzione generica per il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione integrata ambientale, a seguito del Dlgs 46/2014, è stata depenalizzata. Quella per i casi di maggior pericoloso invece è aumentata.
Questa la sintesi della Cassazione (sentenza 40532/2014) sulle recenti modifiche all’articolo 29-quattuordecies (sanzioni Aia) del “Codice ambientale”, introdotte dal Dlgs di recepimento della direttiva Ue sulle emissioni industriali.
Dall’11 aprile 2014, rileva la Cassazione, la sanzione generica per il mancato rispetto delle prescrizioni Aia non è più penale, bensì amministrativa (sanzione pecuniaria da 1500 a 15mila euro). La sanzione rimane invece penale (ammenda da 5mila a 26mila euro) per i casi elencati nel comma 3 della norma (tra cui rientrano le violazioni sui rifiuti), ed aumenta per i casi di maggior pericolo elencati al comma 4, puniti anche con l’arresto.
Lo spandimento di pollina “fresca” in violazione dei termini di deposito previsti dall’Aia rientra tra le condotte depenalizzate, perché la pollina proveniente da attività agricola e riutilizzata nella medesima è esclusa, per pacifica Giurisprudenza, dalla disciplina dei rifiuti (e quindi non rientra nel comma 3).
Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Aia - Reato generico di inosservanza delle prescrizioni - Articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006 - Intervenuta depenalizzazione - Pollina - Provenienza da attività agricola e riutilizzo nella stessa attività -Esclusione dalla disciplina dei rifiuti
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