News - Aggiornamento normativo

Ippc/Aia

Milano, 24 ottobre 2014

Aia, Cassazione certifica depenalizzazione ex Dlgs 46/2014

Ippc/Aia

(Alessandro Geremei)

Aia, Cassazione certifica depenalizzazione ex Dlgs 46/2014

La sanzione generica per il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione integrata ambientale, a seguito del Dlgs 46/2014, è stata depenalizzata. Quella per i casi di maggior pericoloso invece è aumentata.

 

Questa la sintesi della Cassazione (sentenza 40532/2014) sulle recenti modifiche all’articolo 29-quattuordecies (sanzioni Aia) del “Codice ambientale”, introdotte dal Dlgs di recepimento della direttiva Ue sulle emissioni industriali.

 

Dall’11 aprile 2014, rileva la Cassazione, la sanzione generica per il mancato rispetto delle prescrizioni Aia non è più penale, bensì amministrativa (sanzione pecuniaria da 1500 a 15mila euro). La sanzione rimane invece penale (ammenda da 5mila a 26mila euro) per i casi elencati nel comma 3 della norma (tra cui rientrano le violazioni sui rifiuti), ed aumenta per i casi di maggior pericolo elencati al comma 4, puniti anche con l’arresto.

 

Lo spandimento di pollina “fresca” in violazione dei termini di deposito previsti dall’Aia rientra tra le condotte depenalizzate, perché la pollina proveniente da attività agricola e riutilizzata nella medesima è esclusa, per pacifica Giurisprudenza, dalla disciplina dei rifiuti (e quindi non rientra nel comma 3).

documenti di riferimento
Dlgs 4 marzo 2014, n. 46

Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia

Sentenza Corte di Cassazione 1° ottobre 2014, n. 40532

Aia - Reato generico di inosservanza delle prescrizioni - Articolo 29-quattuordecies, Dlgs 152/2006 - Intervenuta depenalizzazione - Pollina - Provenienza da attività agricola e riutilizzo nella stessa attività -Esclusione dalla disciplina dei rifiuti

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598