Deposito temporaneo, Cassazione “allarga” luogo di produzione
Rifiuti
Il luogo di produzione rilevante ai fini del deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti, ma anche quello nella disponibilità dell'impresa produttrice che sia funzionalmente collegato al luogo di produzione.
La Corte di Cassazione (sentenze 37843/2014 e 38676/2014) interpreta così l’articolo 183 del Dlgs 152/2006, laddove definisce il deposito temporaneo – figura derogatoria alle regole in materia di rifiuti — come “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (…)”.
Nel primo caso, riguardante dei rifiuti da demolizione stoccati sul piazzale di una ditta terza, il Giudice di merito aveva correttamente verificato l’assenza di funzionale connessione tra i due fondi. Nel secondo, relativo a dei residui da depurazione depositati sul terreno di un’azienda agricola (confinante con il luogo di produzione “materiale” e appartenente allo stesso soggetto), il Giudice aveva invece erroneamente omesso di accertare il possibile collegamento tra le due aree.
In entrambi i casi, comunque, la Suprema Corte ha dovuto annullare le sentenze – senza rinvio — per l’intervenuta prescrizione del reato.
Rifiuti - Deposito temporaneo - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Luogo di produzione - Accezione più lata - Area nella disponibilità del produttore e funzionamente collegata al luodo di produzione - Rientra
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Deposito temporaneo - Definizione - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Luogo di produzione dei rifiuti - Luogo nella disponibilità del produttore funzionalmente collegato al luogo di produzione - Rientra
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