Principio "chi inquina paga" presuppone danno ad ambiente
Danno ambientale e bonifiche
Il principio "chi inquina paga" in materia ambientale presuppone che sia stato cagionato un danno da riparare con costi a carico del responsabile ed è norma "di chiusura" che opera dove le misure preventive non siano state efficaci.
Il Tar Veneto nella sentenza 5 settembre 2014, n. 1346 relativa a un sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani, precisa i contorni e le differenze tra il principio "chi inquina paga" e gli obblighi di messa in sicurezza di un sito. Quest'ultima è una misura che evita o corregge la diffusione o propagazione dei danni all'ambiente, rientra tra le misure precauzionali e grava sul proprietario/detentore del sito da cui possano scaturire danni all'ambiente. Non avendo natura sanzionatoria o risarcitoria non presuppone l'individuazione dell'eventuale responsabile.
Il principio "chi inquina paga" invece parte dal presupposto un danno all'ambiente vi sia stato, ponendo i costi di tale danno in capo al responsabile. Esso persegue quindi una finalità repressivo-riparatoria o specificamente ripristinatoria nella logica della internalizzazione delle esternalità negative.
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