Servizi locali, affidamento in house sempre legittimo se motivato
Appalti e acquisti verdi
L'affidamento "in house" dei servizi pubblici locali è una delle modalità con cui la P.a. può gestire i servizi pubblici e se motivato è scelta discrezionale insindacabile dal Giudice amministrativo.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 10 settembre 2014, n. 4599 ribadisce il diritto vigente sull'affidamento dei servizi locali di rilevanza economica dopo che la Corte Costituzionale (sentenza 199/2012) ha dichiarato illegittimo il regime previgente delineato dall'articolo 4, Dl 138/2011, convertito in legge 148/2011 e successive modifiche. Attualmente, l'affidamento può avvenire: ricorrendo al mercato, cioè tramite gara pubblica o partenariato pubblico-privato (gara "a doppio oggetto" con cui si sceglie il socio privato e si affida il servizio), oppure con l'affidamento diretto in house.
Se la pubblica Amministrazione decide di affidare il servizio "in house" e segue le regole sull'affidamento elaborate dalla Giurisprudenza europea (nonché "codificate" di recente dalla direttiva 2014/24/Ue) la sua scelta non è sindacabile dal Giudice, a meno di irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Servizi locali di rilevanza economica - Gestione - Modalità - Affidamento in house - Legittimità -Sussiste - Sindacabilità del Giudice - Condizioni - Limiti - Solo se irrazionale, illogico e arbitrario
Appalti - Servizi pubblici locali - Disciplina dell'affidamento - Articolo 4, Dl 138/2011 - Ripristino di normativa abrogata con referendum popolare -Illegittimità costituzionale
Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - Stralcio - Sistri - Dia e Scia - Servizi locali - Robin tax su energia
Direttiva sugli appalti pubblici - Abrogazione direttiva 2004/18/Ce
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