Impianti telefonia, illegittimo divieto generalizzato vicino a edifici
Inquinamento (altre forme di)
La pianificazione urbanistica comunale non può vietare di installare impianti di telefonia in determinate zone urbanistiche o imporre misure cautelative come il rispetto della distanza di 100 metri da edifici.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 16 aprile 2014, n. 1955 ribadisce alcuni principi derivanti dalla legge quadro sull'elettrosmog n. 36/2001 e connesso regolamento (Dlgs 259/2003) che nell'affidare ai Comuni il corretto insediamento urbanistico degli impianti impone criteri di ragionevolezza e motivati e non consente un divieto generalizzato di realizzare gli impianti in determinate aree.
I Giudici inoltre ribadiscono che è precluso al regolamento comunale imporre misure cautelari generali come l'obbligo di realizzare gli impianti ad almeno 100 metri dalle abitazioni, perché ai sensi dell'articolo 4, legge 36/2001 – norma che si impone su precedenti regole regionali – riserva allo Stato la competenza su limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità che devono essere uniformi e validi su tutto il territorio nazionale.
Elettrosmog - Impianti di telefonia - Installazione - Pianificazione comunale - Divieto generalizzato installazione in determinate aree urbanistiche - Legittimità - Esclusione
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
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