Impianti trattamento (Forsu), veto locale possibile
Rifiuti
Le Province che escludono la realizzazione di nuovi impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani (Forsu), attesa la capacità degli impianti esistenti di soddisfare il bacino di riferimento, non violano le regole Ue su energia e rifiuti.
A dirlo è il Consiglio di Stato (sentenza 1649/2014), che pur ritenendo che la “prossimità” del recupero prevista dall'articolo 181, comma 5 del Dlgs 152/2006, vada intesa “non ai fini della localizzazione dell'impianto ma quale criterio da seguire per la circolazione del rifiuto”, ha definitivamente respinto il ricorso contro il veto “ambientale” di una Provincia alla realizzazione di un impianto finalizzato alla produzione di compost ed energia dalla Forsu.
Per far questo il CdS ha confermato l'applicabilità della preclusione alla costruzione di nuovi impianti prevista dalle linee guida provinciali, ed escluso che, in ragione della finalizzazione energetica dell'impianto, lo stesso possa ritenersi sottratto alle regole sui rifiuti.
Tale decisione non contrasta con il principio Ue di non applicabilità dei criteri di autosufficienza e vicinanza alle spedizioni di rifiuti destinate al recupero, perché riguarda la localizzazione di un impianto di trattamento (e non la spedizione/circolazione di rifiuti).
Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Impianti di recupero Forsu - Principio di prossimità - Articolo 181, comma 5, Dlgs 152/2006 - Criterio per la circolazione del rifiuto - Linee guida provinciali che precludono la realizzazione di nuovi impianti - Violazione direttiva 2001/77/Ce - Non sussiste - Violazione regole Ue sulle spedizioni di rifiuti - Non sussiste
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