Bonifiche, società incorporante subentra negli obblighi
Danno ambientale e bonifiche
Così come l'ordine di bonifica può essere legittimamente rivolto all'autore dell'inquinamento anche per condotte anteriori al Dlgs 22/1997, allo stesso modo il medesimo ordine può essere rivolto al suo successore universale.
Quest’ultimo subentra in tutti gli obblighi della società incorporata e quindi anche negli obblighi di facere, connessi alla posizione di garanzia assunta dall'autore dell'inquinamento a causa della sua pregressa condotta commissiva (sentenza Tar Veneto 255/2014).
In capo alla società che succede a un’altra a seguito di incorporazione per fusione, prosegue il Tar, è quindi riscontrabile un obbligo di bonifica e ripristino ambientale di contenuto corrispondente a quello che sarebbe spettato alla società incorporata, se non si fosse estinta.
Visto che le norme penali che sanzionano il mancato adempimento degli obblighi di bonifica (e non l'inquinamento prodotto in epoca precedente) collegano la pena alla mancata realizzazione della bonifica, differenziare la posizione di responsabilità dell'autore materiale dell'inquinamento da quella del suo successore universale non ha senso.
Bonifica di siti contaminati - Acque emunte - Articolo 243, Dlgs 152/2006 - Inquadramento - Elenco Cer - Interpretazione complessiva - Natura di rifiuti - Sussiste - Definizione di scarico - Articolo 74, Dlgs 152/2006 - Continuità - Richiesto
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Bonifiche - Ordinanze comunali - Società responsabile incorporata per fusione - Obblighi - Società incorporata - Subentra - Acque emunte - Equiparazione tout court con le acque reflue industriali - Esclusione
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