Inerzia della P.a., le direttive sul risarcimento per le imprese
Disposizioni trasversali/Aua
La P.a. deve pagare l'indennizzo solo se ritarda nell'emanare un provvedimento su istanza di parte relativo all'attività di impresa. Lo precisa Il Ministero per la pubblica Amministrazione nelle direttive 9 gennaio 2014, in Gu il 12 marzo 2014.
Le direttive spiegano la portata dell'articolo 28, Dl 69/2013, convertito in legge 98/2013 che sanziona (fino a 2.000 euro) il ritardo della P.a. rispetto a un preciso termine di legge nell'emanare un provvedimento su richiesta di parte, dettagliando le modalità e le condizioni con cui il privato può chiedere l'indennizzo. L'operatività della disposizione è circoscritta: il ritardo deve riguardare istanze su avvio ed esercizio attività di impresa dal 21 agosto 2013 (vigenza della legge di conversione 98/2013).
Inoltre è precisato che sono escluse le ipotesi di silenzio qualificato (silenzio-assenso e silenzio-rigetto) e anche la denuncia di inizio attività (Dia) e segnalazione certificata di inizio attività (Scia) che non prevedono l'emanazione di un provvedimento da parte della P.a. (vedi articolo 19, legge 241/1990), ma semmai solo un eventuale ordine motivato di non eseguire l'intervento oggetto della denuncia/segnalazione in quanto contra legem.
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
Linee guida per l'applicazione dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte
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