Trasporto rifiuti pericolosi, Cassazione esclude “abolitio criminis”
Rifiuti
Interpretando la volontà del Legislatore, la Suprema Corte esclude che il Dlgs 205/2010 abbia causato un "vuoto normativo" per quel che riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, o con formulario recante informazioni incomplete o inesatte.
L’occasione per fare il punto su un problema “rispetto al quale la giurisprudenza di questa Sezione e la dottrina non sono giunte ad univoche conclusioni”, cioè quello della applicabilità dell’articolo 258, comma 4, del Dlgs 152/2006, come novellato dal Dlgs 205/2010 – norma che, in pratica, avrebbe inavvertitamente “depenalizzato” il trasporto dei rifiuti pericolosi senza formulario — è arrivata con la sentenza n. 3692 del 28 gennaio 2014.
Dopo aver ribadito in più occasioni — e talvolta stigmatizzato — la cd. “abolitio criminis” causata dal Dlgs 205/2010 (tra le varie, si vedano le sentenze 29973/2011, 15732/2012 e 32942/2013, con l’unica eccezione della sentenza 28909/2013), nel 2014 la Cassazione abbandona la stretta interpretazione letterale delle norme, per abbracciare una soluzione interpretativa “più ragionevole e conforme all’effettiva volontà del Legislatore”, e quindi tale da escludere la possibilità di un vuoto normativo.
Per far questo il Giudice applica per la prima volta il Dlgs 121/2011, norma “interpretativa” – non “innovativa” – e quindi applicabile anche ai fatti accaduti prima della sua entrata in vigore, che prevede l’applicabilità dell’articolo 258 ante Dlgs 205/2010 fino alla completa operatività del Sistri.
Trasporto rifiuti pericolosi - Articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 - Modifica apportata dal Dlgs 205/2010 - Vuoto sanzionatorio normativo - Dlgs 121/2011 - Norma di carattere "interpretativo" - Formulari di trasporto rifiuti - Articolo 193, Dlgs 152/2006 - Valore certificativi della natura del rifiuto - Escluso
Veicoli fuori uso - Dlgs 152/2006 - Trasporto sfornito di formulario - Nozione di veicolo fuori uso - Presenza di sostanze pericolose - Da accertare - Trasporto presso il centro di raccolta - Non compreso
Trasporto illecito di rifiuti - Sequestro del mezzo finalizzato alla confisca - Articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 - Confisca obbligatoria ai sensi articolo 240, comma 2, C.p. - Esclusa - Trasporto senza formulario - Articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 - Rilevanza penale - Esclusa
Trasporto rifiuti senza formulario o con dati incompleti o inesatti - Articoli 258 e 260-bis del Dlgs 152/2006 a seguito del Dlgs 205/2010 - Condotta non sanzionabile
Rifiuti - Trasporto illecito di rifiuti non pericolosi - Sanzioni - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010 - Pericolo vuoto normativo - Da evitare
Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente - Attuazione della direttiva 2009/123/Ce - Modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006 - Modifiche al Dlgs 231/2001
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941