News - Aggiornamento normativo

Sostanze pericolose

Milano, 12 febbraio 2014

Amianto, rimozione non è unica bonifica possibile

Sostanze pericolose

(Francesco Petrucci)

La rimozione del cemento amianto, posta la sua pericolosità per la salute e l'ambiente, non è di per sé l'unica bonifica possibile. Il Dm 6 settembre 1994 impone di valutare attentamente l'effettiva consistenza del materiale, dovendo dipendere da esso la scelta del metodo di bonifica da adottare.

 

Lo ha deciso il Tar Puglia (sentenza 6 febbraio 2014, n. 337) annullando l'ordinanza contingibile e urgente emessa da un Comune che imponeva a una parrocchia di rimuovere la copertura di amianto sul tetto della chiesa. Per i Giudici non è in discussione la sussistenza della urgenza a tutela della salute pubblica alla base dell'ordinanza contingibile emessa dal Comune, essendo l'amianto in re ipsa fonte di pericolo per la privata e pubblica incolumità.

 

Ma l'ordinanza sindacale contingibile e urgente ex Dlgs 267/2000 deve essere congruamente motivata e dalla normativa sulla tutela dall'amianto (Dm 6 settembre 1994 e legge 257/1992) emerge che quando si deve decidere la bonifica occorre fare una attenta valutazione della consistenza del materiale per scegliere il metodo di bonifica  più adatto tra quelli indicati all'articolo 6 Dm 6 settembre 1994 (rimozione, incapsulamento, confinamento). Poiché l'ordinanza comunale non reca tale motivazione il Tar l'ha annullata.

documenti di riferimento
Dlgs 18 agosto 2000, n. 267

Testo Unico Enti locali - Stralcio

Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Dm Sanità 6 settembre 1994

Cessazione dell'impiego di amianto

Sentenza Tar Puglia 6 febbraio 2014, n. 337

Bonifiche - Edilizia - Cemento-amianto - Rimozione - Unica modalità di bonifica - Esclusione - Ordinanza contingibile e urgente - Legittimità - Sussiste -Condizioni - Congrua motivazione - Necessità

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