Inquinamento aria, ordinanza sindacale urgente solo se motivata
Aria
L'ordinanza sindacale contingibile e urgente che vieta l'utilizzo di olio combustibile in impianti produttivi per tutelare l'aria ambiente nel territorio comunale deve essere adeguatamente motivata, altrimenti è illegittima.
Il Tar Marche ribadisce (sentenza 9 gennaio 2014, n. 37) un consolidato principio che promana dalla giurisprudenza costituzionale per cui le ordinanze sindacali "contingibili e urgenti" (ex Tu Enti locali, Dlgs 267/2000), pur atti di natura provvisoria emanati per far fronte a necessità di tutela della salute pubblica, devono rispettare i principi costituzionali, tra cui quello di legalità non superando i limiti di conformità all'ordinamento: nella specie, efficacia definita nel tempo e adeguata motivazione.
Presupposto indefettibile dell'esercizio del potere di ordinanza extra ordinem è la contingibilità, cioè l'inidoneità di risolvere il problema coi mezzi amministrativi ordinari. Tale presupposto non è stato rispettato dal provvedimento impugnato con cui il Sindaco vietava l'uso di olio combustibile e olio vegetale negli impianti dell'impresa ricorrente, senza spiegare adeguatamente perché la situazione di inquinamento dell'aria non potesse essere risolta coi poteri ordinari di amministrazione attiva. Di qui la sua illegittimità.
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