Tar Toscana, nessun limite al Mtbe nelle acque
Danno ambientale e bonifiche
Le P.a. non possono integrare i limiti previsti dalle normative in materia di bonifica per quanto riguarda il metil terbutil etere (in sigla Mtbe), parametro non univocamente caratterizzato da idoneità lesiva per la salute umana.
Il Tar Toscana (sentenza 1617/2013) ha così annullato un’ordinanza comunale che imponeva di considerare, in sede di indagini sulla possibile contaminazione di un sito, un limite del Mtbe nelle acque di falda pari a 40 μg/l, composto organico di sintesi assente dalle tabelle in materia di bonifiche del Dm 471/1999 e del Dlgs 152/2006, e per questo non “imponibile” dalla P.a., almeno secondo la Giurisprudenza maggioritaria cd. “di metodo”.
Entrando poi “nel merito” della questione, il Tar ricorda come lo stesso Istituto superiore di sanità (Iss) che nel 2001 aveva assimilato a livello tossicologico l’Mtbe agli idrocarburi totali, indicando un valore limite di 10 µg/l per le acque sotterranee, sia poi tornato sui propri passi cinque anni dopo con un parere dove suggerisce, invece, di determinare i limiti a livello “olfattivo” (con un range tra 20 e 40 µg/l).
Pur rispettando tali ultime indicazioni, l’ordinanza è comunque illegittima perché “del tutto identica appare, infatti, la già rilevata impossibilità di integrare i limiti previsti dalle fonti normative in materia, con riferimento ad un parametro non univocamente caratterizzato da idoneità lesiva per la salute umana”.
Bonifiche di siti contaminati - Mtbe - Non incluso nel Dm 471/1999 e nel Dlgs 152/2006 - Parere Iss su assimilabilità con idrocarburi - Non aggiornato - Imposizione da parte della P.a. - Esclusa
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941