Scarichi sostanze pericolose, l’Aia può stabilire il punto di misurazione
Acque
In presenza di sostanza pericolose, il potere dell’amministrazione di indicare nell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) il punto di misurazione dello scarico è strumentale ad impedire qualsivoglia rischio ambientale.
Con questa motivazione il Tar Valle D’Aosta (sentenza 59/2013) ha confermato un provvedimento regionale di rinnovo dell’Aia di uno stabilimento siderurgico, che impone il rispetto dei limiti tabellari per le sostanze pericolose (allegato V, Parte III, Dlgs 152/2006) con riferimento non solo allo scarico finale, ma anche ai due punti di scarico parziale situati all’interno dello stabilimento stesso.
Dirimente a tal fine risulta l’articolo 108, comma 5 del Dlgs 152/2006 (“Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'allegato 5 (…) il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'Aia”), rafforzato dai commi 4 (che consente alla P.a. di imporre un trattamento delle acque “pericolose” prima che confluiscano nello scarico generale) e 5 (divieto di diluizione) dell’articolo 101.
Conclusivamente, “ben poteva l'Amministrazione fissare gli ulteriori punti di misurazione — anche ai fini della verifica del rispetto dei valori limite — a ciò autorizzata dallo stesso dato legislativo”.
Acque reflue industriali - Scarichi di sostanze pericolose - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Articolo 108, comma 5, Dlgs 152/2006 - Punto di misurazione degli scarichi intermedi - Discrezionalità P.a. - Sussiste
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941