Pollina, niente deroga se proviene da allevamento “aziendale”
Rifiuti
Per la Corte di Cassazione l’articolo 185 del Dlgs 152/2006, che esclude dalle norme sui rifiuti le “materie fecali” utilizzate in agricoltura, non è applicabile alla pollina proveniente da allevamento avicolo.
Secondo costante Giurisprudenza, sottolinea la Cassazione (sentenza 37548/2013), l’articolo 185 del Dlgs 152/2006 “pone sostanzialmente l’accento sulla provenienza delle stesse da attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività”.
Nel caso sottoposto al suo esame, al contrario, da un lato la pollina – cioè il misto di escrementi del pollame, piume, mangimi e lettiere — depositata “non proveniva da attività agricola bensì da quella di allevamento avicolo esercitato presso l'azienda del ricorrente”, dall’altro era stata ammassata, in quantitativi rilevanti, su aree scoscese e prive di vegetazione, così da escluderne l’utilizzo come concime.
Quando il reato è caduto in prescrizione (come nel caso in questione), il Giudice non può disporre la confisca dell’area adibita a discarica, visto che l’ articolo 256 del Dlgs 152/2006 limita tale possibilità ai soli casi di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (articolo 444 del C.p.c.).
Gestione dei rifiuti - Esclusioni dalla disciplina - Materie fecali - Articolo 185, Dlgs 152/2006 - Provenienza agricola - Allevamento - Non rientra - Discarica non autorizzata - Prescrizione - Confisca dell'area -Esclusa
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