News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 15 ottobre 2013

Pollina, niente deroga se proviene da allevamento “aziendale”

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Pollina, niente deroga se proviene da allevamento “aziendale”

Per la Corte di Cassazione l’articolo 185 del Dlgs 152/2006, che esclude dalle norme sui rifiuti le “materie fecali” utilizzate in agricoltura, non è applicabile alla pollina proveniente da allevamento avicolo.

 

Secondo costante Giurisprudenza, sottolinea la Cassazione (sentenza 37548/2013), l’articolo 185 del Dlgs 152/2006 “pone sostanzialmente l’accento sulla provenienza delle stesse da attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività”.

 

Nel caso sottoposto al suo esame, al contrario, da un lato la pollina – cioè il misto di escrementi del pollame, piume, mangimi e lettiere — depositata “non proveniva da attività agricola bensì da quella di allevamento avicolo esercitato presso l'azienda del ricorrente”, dall’altro era stata ammassata, in quantitativi rilevanti, su aree scoscese e prive di vegetazione, così da escluderne l’utilizzo come concime.

 

Quando il reato è caduto in prescrizione (come nel caso in questione), il Giudice non può disporre la confisca dell’area adibita a discarica, visto che l’ articolo 256 del Dlgs 152/2006 limita tale possibilità ai soli casi di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (articolo 444 del C.p.c.).

documenti di riferimento
SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Sentenza Corte di Cassazione 13 settembre 2013, n. 37548

Gestione dei rifiuti - Esclusioni dalla disciplina - Materie fecali - Articolo 185, Dlgs 152/2006 - Provenienza agricola - Allevamento - Non rientra - Discarica non autorizzata  - Prescrizione - Confisca dell'area -Esclusa

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