L’Aia dura 8 anni anche se l’Emas è (di poco) successiva
Ippc/Aia


La norma che consente agli impianti (già) registrati Emas di procedere al rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) ogni otto anni, invece che ogni cinque, si applica anche nel caso di registrazione conseguita immediatamente a valle dell’autorizzazione.
A dirlo che il Consiglio di Stato (sentenza 3890/2013), chiamato a interpretare il Dlgs 152/2006 (articolo 29-octies, comma 2) laddove allunga a 8 anni (invece dei 5 ordinari) il termine per il rinnovo delle Aia degli impianti che, “all’atto del rilascio dell’autorizzazione (…) risultino registrati” nel sistema Ue di ecogestione e audit (Emas).
Il Tar Puglia, che in primo grado ha ritenuto la norma “transitoria” in quanto riferita ai soli impianti già in esercizio e già registrati al momento dell’entrata in vigore del Dlgs 152/2006, ha dimenticato il fatto che, essendo la disciplina Aia già presente nell’Ordinamento prima del Dlgs 152/2006, “non poteva darsi il caso di impianti registrati Emas ma non autorizzati”.
L’Emas non può che presupporre un impianto già in esercizio, sottolinea poi il Giudice di secondo grado, e quindi l’unica interpretazione logica della norma non può che considerarla applicabile anche nel caso di iscrizione immediatamente successiva alla registrazione.
Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Rinnovo - Articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Semplificazione per le imprese registrate Emas - Registrazione successiva all'autorizzazione - Rientra
Nuovo sistema comunitario di ecogestione e audit - Emas II
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