I centri di raccolta Raee sono autorizzabili in via “ordinaria”
Rifiuti
La realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche si svolge con le modalità previste dal Dm 8 aprile 2008 o, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del Dlgs 152/2006.
È quanto stabilito dall’articolo 22 della legge 97/2013 (“Legge europea 2013”), norma in vigore dal 4 settembre 2013 che – innovando rispetto al Dm 65/2010 — “legittima” le autorizzazioni dei centri di raccolta ai sensi degli articoli 208 (autorizzazione unica impianti rifiuti), 213 (autorizzazione integrata ambientale) e 216 (procedure semplificate di recupero).
Sempre attraverso sostituzione del Dm 65/2010 la norma allarga poi la fase della “raccolta” per i distributori, precisando che il già previsto limite di 3,5 tonnellate di Raee raggruppabili prima del trasporto si riferisce “a ciascuno” dei raggruppamenti 1, 2 e 3 ( “freddo e clima”, “altri grandi bianchi” e “tv e monitor”), mentre sarà “complessivo” per i raggruppamenti 4 e 5 (“It e Consumer electronics” e “sorgenti luminose”).
Le “altre apparecchiature per il condizionamento”, infine, entrano a far parte dei “Grandi elettrodomestici” elencati nel Dlgs 151/2005 da cui non sono più esclusi gli elettrodomestici fissi di grandi dimensioni. I test di fecondazione entrano nella categoria 8.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 - Stralcio
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