Danno ambientale, la responsabilità diventa oggettiva
Danno ambientale e bonifiche
La legge 6 agosto 2013, n. 97 (cd. legge europea 2013), in vigore dal 4 settembre prossimo, modifica profondamente la disciplina sul danno ambientale introducendo una responsabilità di tipo oggettivo per i danni arrecati.
La sola previsione di una responsabilità per dolo o per colpa grave nei confronti dell'operatore di una delle attività indicate nell'allegato 3 della direttiva 2004/35/Ce sul danno ambientale (tra cui rientrano anche le attività di gestione dei rifiuti e Ippc) era stata infatti oggetto di censura da parte della Commissione Ue (procedura d'infrazione n. 2007/4679), che aveva quindi invitato il nostro Paese ad adeguarsi alla disciplina europe.
L'articolo 25 del legge europea 2013 contiene ora tale previsione (e modifica conseguentemente l'articolo 311, Dlgs 152/2006) e inoltre elimina dal nostro ordinamento l'equiparazione, anch'essa censurata dalla Commissione Ue, tra risarcimento per equivalente (cioè in denaro) e riparazione del danno, che deve essere invece sempre effettuata.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 - Stralcio
Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale
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