Tariffa idrica, legittimo adeguamento Ente locale a novità nazionali
Acque


Pienamente legittimo l'intervento della Provincia di Trento che ha ridefinito il metodo tariffario del servizio idrico integrato adeguandolo alle novità del nuovo articolo 154, Dlgs 152/2006 post referendum del 2011 e alla disciplina Ue in materia di acque.
Lo ha chiarito la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 233) respingendo l'impugnazione del Governo sulla norma trentina (legge 17/2012) che disciplina i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura. Alla Provincia rimangono le competenze esclusive in materia di regolazione del servizio idrico anche dopo la riforma de Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3/2011.
Inoltre, la legge provinciale impugnata, stabilendo che la Giunta provinciale definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura "tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga"", non ha fatto altro che adeguare i criteri di determinazione della tariffa alle novità nazionali dell'articolo 154, Dgls 152/2006 (nella versione post referendum 11-12 giugno 2011) e alle norme Ue in materia ("direttiva quadro acque" 2000/60/Ce).
Acque - Servizio idrico - Articolazione del servizio di depurazione e fognatura - Legge Provincia autonoma Trento - Criteri per la determinazione delle tariffe - Lesione competenza esclusiva statale in materia - Non sussiste - Semplice richiamo ai principi nazionali ex Dlgs 152/2006 (articolo 154) e comunitari (direttiva 2000/60/Ce)
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