Concessione ricerca idrocarburi, illegittimo diniego intesa regionale aprioristica
Energia
Una legge regionale che stabilisce il diniego preventivo e generalizzato dell'intesa regionale a qualsiasi richiesta di titoli minerari per la ricerca di idrocarburi viola il principio di leale collaborazione Stato-Regioni ed è illegittima.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale (sentenza 5 giugno 2013, n. 117). La legge 239/2004 stabilisce che lo Stato rilascia nuovi titoli per la ricerca di idrocarburi previa intesa con la Regione interessata. La legge regionale lucana 16/2012 ha disposto che la Regione non rilascia l'intesa prevista dalla citata legge 239/2004 per le domande di nuove attività di ricerca di idrocarburi. La Regione non contesta la necessità dell'intesa — nel rispetto della potestà concorrente in materia di energia (articolo 117, Cost.) — ma di fatto dispone un diniego preventivo e generalizzato di addivenire, in tutti i casi concreti, ad un accordo.
Questo è in contrasto palese con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative per addivenire a un accordo. Di conseguenza la norma è illegittima.
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
Energia - Conferimento di nuovi titoli minerari per la ricerca idrocarburi - Legge regionale - Previsione di preventivo e generalizzato diniego intesa regionale - Contrasto con principio di leale collaborazione - Sussiste - Illegittimità costituzionale
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