Bonifica, fasi intermedie da valutare nell'insieme del progetto
Danno ambientale e bonifiche
Deve essere considerata "bonifica" anche l'attività che permette di ridurre le concentrazioni di inquinanti presenti in un sito contaminato entro i valori limite, e non solo quella che porti alla loro totale eliminazione, pur se genera rifiuti.
Il fatto che siano rinvenuti nel sito oggetto di bonifica alcuni rifiuti in una fase ancora intermedia del procedimento di bonifica, non è di per sè solo elemento sufficiente a configurare il fumus (ossia l'esistenza di elementi che facciano pensare alla sussistenza di un reato) del reato di abbandono e/o di omessa bonifica che giustifica il sequestro probatorio del sito stesso: così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza 9 maggio 2013, n. 19962.
Se infatti il progetto di bonifica approvato prevede la possibilità che dalla bonifica stessa si generino residui di scorie che non debbano essere eliminati in maniera totale, non è configurabile alcun reato.
Senza contare, infine, che del reato di omessa bonifica risponde solo il responsabile dell'inquinamento e non l'acquirente del sito che procede alla bonifica.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale
Bonifiche - Articoli 256 e 257, Dlgs 152/2006 - Definizione - Rifiuti prodotti - Gestione - Reato di abbandono - Insussistenza
Il riparto degli obblighi di smaltimento dei rifiuti e di bonifica nella vendita di un sito inquinato
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