News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 15 maggio 2013

Recupero inerti, sequestro penale non esime rispetto obblighi trattamento

Rifiuti

(Francesco Petrucci)

Recupero inerti, sequestro penale non esime rispetto obblighi trattamento

Il fatto che i rifiuti non pericolosi siano sottoposti a sequestro penale, non esime il privato dal rispetto delle prescrizioni per il recupero degli inerti ex articolo 214-216, Dlgs 152/2006, volte a garantire l’esercizio dell’impianto di trattamento in piena salubrità e sicurezza.

 

Così da deciso il Tar Lombardia, sentenza 3 maggio 2013, n. 1150. La Provincia, in seguito a sopralluogo, riscontrate una serie di irregolarità, aveva disposto il divieto dell'esercizio dell’attività trattamento di rifiuti svolta dal ricorrente, la cancellazione dell’impresa dal registro tenuto dalla Provincia ai sensi dell’articolo 216 del Dlgs n. 152/2006, la rimozione dei rifiuti giacenti presso l'insediamento con avvio degli stessi a recupero e/o smaltimento.

 

La società ricorrente contro il provvedimento provinciale ribatteva che il perdurare del sequestro sui rifiuti le impediva di ottemperare alle prescrizioni provinciali. Per i Giudici invece, il fatto che i cumuli di rifiuti risultassero oggetto di sequestro penale non autorizza la società a perdurare nella violazione delle disposizioni normative che disciplinano l’esercizio dell’attività di recupero degli inerti in forma semplificata (articoli 214-216, Dlgs 152/2006) di cui la Provincia aveva accertato il mancato rispetto nel corso dei numerosi sopralluoghi fatti nell'insediamento.

documenti di riferimento
Sentenza Tar Lombardia 3 maggio 2013, n. 1150

Rifiuti - Trattamento inerti in forma semplificata - Prescrizioni ex articoli 214-216 Dlgs 152/2006 - Rifiuti sotto sequestro penale - Legittimità - Sussiste

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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