Inquinamento del sito, bonifica a carico proprietario solo se colpevole
Danno ambientale e bonifiche
Se la pubblica Amministrazione non prova che l'inquinamento di un sito è addebitabile alla società proprietaria per dolo o colpa, nessun obbligo di bonifica può esserle imposto (articoli 240 e seguenti Dlgs 152/2006).
Il Tar Friuli Venezia Giulia (sentenza 9 aprile 2013, n. 229) ha dato ragione alla società ricorrente che aveva contestato il decreto ministeriale con cui le erano stati imposti obblighi di bonifica del sito di interesse nazionale di sua proprietà, nonostante essa avesse fatto richiesta all'Amministrazione di provvedere in autotutela ex articolo 192, Dlgs 152/2006, sulla base del fatto di non essere responsabile dell'inquinamento.
Per i Giudici, non avendo l'Amministrazione provato che l'inquinamento fosse imputabile alla società, ad essa non può essere imposto alcun obbligo di bonifica. Il Tar ha ricordato che anche la giurisprudenza comunitaria si è orientata in questo senso (seppure ragionando per fattispecie diversa, cioè sullo smaltimento rifiuti a carico di chi non li ha prodotti): non sarebbe coerente col principio "chi inquina paga" addebitare i costi di risanamento a chi non è responsabile dell'inquinamento.
Inquinamento del sito - Articoli 240 e seguenti, Dlgs 152/2006 - Obblighi di bonifica e recupero - A carico della società titolare dell'area - Condizioni - Prova che l'inquinamento sia imputabile alla società - Necessità
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