Immissione olfattive, legittimo diniego Aia per superamento soglie Epa
Aria


È legittimo il diniego dell'Autorizzazione integrata ambientale in caso di cicliche immissioni olfattive moleste oltre i parametri dell'agenzia ambientale americana (Epa), che sono utilizzabili anche in Italia vista l'assenza di valori limite per le emissioni olfattive nella legge nazionale.
Per il Tar Friuli Venezia Giulia (sentenza 2 gennaio 2013, n. 2) non è più lecito dubitare che un significativo e perdurante scostamento dai limiti Epa (Agenzia statunitense per l'ambiente) possa essere consentito anche in Italia, dove tali limiti non sono stabiliti per legge, perché altrimenti si consentirebbero emissioni tossiche. Si fa applicazione del principio comunitario di precauzione, mirando, al di là dell'assenza di limiti di legge, a tutelare il diritto alla salute, cosicché, visti i rilievi di Arpa e Asl, è scontato il diniego dell'Autorizzazione integrata ambientale.
I Giudici hanno rigettato le doglianze del ricorrente che aveva impugnato il diniego dell'Aia per un allevamento di pollame, dal quale pur essendo condotto al meglio (cioè rispettando le migliori pratiche, "Bat") uscivano emissioni moleste oltre i limiti di tollerabilità sanciti dall'Agenzia americana di protezione ambientale, come evidenziato nel giudizio penale nel quale il management dell'azienda era stato condannato ex articolo 674, C.p. per immissioni moleste oltre la normale tollerabilità (articolo 844, C.c.). Le risultanze del giudizio penale, citate negli atti del ricorso amministrativo, sono state usate anche per le conclusioni del Giudice amministrativo ex articolo 64 C.p.a. e articolo 654 C.p.p.
Autorizzazione integrata ambientale - Immissioni olfattive - Ordinamento interno - Previsione di valori limite di immissione - Assenza - Riferimento alle soglie di tossicità fissate dall'E.p.a. - Superamento valori - Diniego dell'autorizzazione - Legittimità
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941