Emissioni in atmosfera solo potenziali, non scatta il reato
Aria

La Cassazione ribadisce che per affermare la responsabilità per il reato di emissione in atmosfera di sostanze in assenza di autorizzazione è necessario dimostrare la concreta produzione delle emissioni da parte dell’impianto.
Conseguentemente, precisa la Suprema Corte (sentenza 46835/2012), il Tribunale anche in sede di riesame non può limitarsi ad accertare che l’impianto sia “acceso e operativo” per poi omettere ogni verifica in ordine alle effettive emissioni in atmosfera da parte dello stesso (nel caso specifico una cabina di verniciatura).
Inserendosi nel solco di precedenti sentenze (a partire dalla 40964/2006), la Cassazione conferma che dopo l’entrata in vigore del Dlgs 152/2006 la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti non è più sufficiente per la configurazione del reato previsto dall’articolo 279 dello stesso, che sebbene non richieda il superamento dei valori limite stabiliti dalla legge, non può comunque prescindere dalla circostanza che le emissioni siano effettivamente sussistenti.
Inquinamento atmosferico - Articoli 269 e 279 del Dlgs 152/2006 - Mancata autorizzazione - Impianto in esercizio dal 1988 - Accertamento della sussistenza delle emissioni - Richiesto
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Reato di esercizio di un impianto senza richiesta di autorizzazione - Presupposti ex Dpr 203/1988 e Dlgs 152/2006
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