Agenzia entrate: navi a salvaguardia dell'ambiente imponibili ai fini Iva
Acque
Le navi a salvaguardia dell'ambiente marino anche se svolgono l'attività meritevole di salvaguardia dell'ambiente, non godono del regime di non imponibilità ai fini Iva.
Così si è espressa l'Agenzia delle entrate nella risoluzione 24 ottobre 2012, n. 97/E, rispondendo a un interpello del Corpo forestale che riteneva applicabile alle cessioni delle proprie imbarcazioni il regime di esenzione Iva ex articolo 8-bis, Dpr 633/1972, in quanto, a suo parere rientranti tra le navi adibite ad operazioni di "salvataggio o di assistenza in mare".
Di diverso parere l'Agenzia delle entrate. Le unità in carico al Corpo forestale dello Stato pur effettuando la salvaguardia dell'ambiente marino, non effettuano operazioni di salvataggio o assistenza in mare, per cui non beneficiano del regime di non imponibilità Iva. La modifica dell'articolo 8-bis, Dpr 633/1972 ad opera della "Comunitaria 2010" (legge 217/2011), fatta per adeguarsi alle norme Ue in materia di Iva e chiudere una procedura di infrazione a carico dell'Italia, ha, infatti, ristretto il campo di applicazione del regime di favore (prima esteso a tutte le imbarcazioni usate dallo Stato per fini istituzionali).
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ("Comunitaria 2010") - Stralcio
Escluse dal regime agevolato Iva le navi adibite alla salvaguardia dell'ambiente marino
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