News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 6 novembre 2012

Autorizzazione emissioni aria, vale solo per quanto ivi previsto

Aria

(Lavinia Basso)

Autorizzazione emissioni aria, vale solo per quanto ivi previsto

Nel caso di autorizzazione alle emissioni rilasciata per l'utilizzo di un dispositivo in fase di emergenza, esso non può essere utilizzato in condizioni di normale esercizio di un impianto, poichè in questo caso è da considerarsi come non autorizzato.

 

La Cassazione (sentenza 7 marzo 2012, n. 8947) ha chiarito che le torce di combustione dei gas in eccesso di un impianto chimico, autorizzate con atto della Provincia per essere impiegate in situazioni di emergenza (ad esempio in caso di anomalie imprevedibili) ai sensi dell'articolo 269, Dlgs 152/2006, non potevano essere utilizzate in nessun caso in situazioni diverse, in particolare per l'ordinaria attività dell'impianto a causa della mancanza di apparecchiature idonee all'attività produttiva.

 

Con l'adeguamento degli impianti alle migliori tecnologie disponibili, conclude la Corte, il problema dei gas in torcia sarebbe facilmente risolvibile e sarebbero superati i problemi autorizzatori.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 7 marzo 2012, n. 8947

Aria - Emissioni in atmosfera - Autorizzazioni - Aia - Uso di dispositivo per scopi diversi da quelli indicati nell'autorizzazione - Dlgs 152/2006 - Illegittimità

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

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