Molestie olfattive, reato anche in caso di impianti autorizzati
Aria


Anche nel caso di un impianto autorizzato alle emissioni e che non abbia sperato i limiti tabellari di legge (Dpr 203/1988) le immissioni olfattive che stanno fuori dalla materia "inquinamento atmosferico" sono reato ex articolo 674, Codice penale se si dimostra il superamento della "normale tollerabilità" ex articolo 844, Codice civile.
La Corte di Cassazione (sentenza 26 settembre 2012, n. 37037) ha ribadito un orientamento consolidato in tema immissioni moleste. Da un lato la sentenza, implicitamente, ricorda che in caso di immissioni rientranti per tipologia nell'ambito dell'inquinamento atmosferico, se l'impianto è autorizzato e rispetta i limiti tabellari delle emissioni previsti dalla legge, il reato ex articolo 674, C.p. (getto pericoloso di cose) non si configura (principio di "legalità").
Dall'altro lato se le immissioni, come nel caso di specie, sono immissioni di odori molesti e non sono per tipologia tra quelle che rientrano nell'ambito dell'inquinamento atmosferico, il fatto che l'impianto fosse autorizzato ex Dpr 203/1988 (applicabile ratione temporis, ora Dlgs 152/2006) e avesse rispettato i valori limite legali è irrilevante. Per la configurazione del reato ex articolo 674, Codice penale è sufficiente avere creato molestia superando il limite della "normale tollerabilità" ai sensi dell'articolo 844, Codice civile.
Immissione odori molesti - Dlgs 152/2006 - Reato ex articolo 674, Codice penale - Configurabilità - Materia che non riguarda l'inquinamento atmosferico -Superamento normale tollerabilità ex articolo 844, Codice civile - Sufficienza -Impianto autorizzato che non supera i limiti legali delle emissioni - Irrilevanza
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