Gestione rifiuti da navi, inderogabile disciplina statale su poteri affidamento
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Le norme statali (Dlgs 182/2003) che affidano alla Regione la competenza sull'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico non sono derogabili dalle Regioni.
Lo ha ricordato la Corte Costituzionale (sentenza 27 giugno n. 159) bocciando la normativa toscana che affidava tale servizio alla Comunità d'ambito in "avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima". Per la Corte, l'uso del termine "in avvalimento e per conto" fa pensare che la Regione aveva postulato che la funzione amministrativa concretamente esercitata fosse in via originaria della Autorità marittima (Ente statale) per conto della quale la Comunità d'ambito esercita il servizio.
Facendo questo la Regione è andata oltre i suoi poteri legislativi: nell'attribuire nuovi compiti alla Autorità marittima, essa ha infatti illegittimamente modificato l'assetto delle competenze delineato sul punto dalla legge dello Stato (Dlgs 182/2003) in violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione che riserva al Legislatore nazionale la potestà normativa sulla organizzazione amministrativa dello Stato.
Rifiuti prodotti da navi - Dlgs 152/2006 - Disciplina nazionale su competenze per affidamento e gestione del servizio - Modifica da parte di leggi regionali - Esclusione - Illegittimità costituzionale
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